Gli incentivi fiscali riconosciuti a chi investe in start-up innovative e Pmi innovative
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 7 maggio 2019 del Mef che – in attuazione dell’art. 29 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modifiche dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33 – detta la disciplina relativa agli incentivi fiscali riconosciuti per gli investimenti in start-up innovative e Pmi innovative.
In particolare:
DEDUZIONI e DETRAZIONI FISCALI
per gli INVESTIMENTI in START-UP INNOVATIVE e PMI INNOVATIVE
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SOGGETTI INTERESSATI
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Le agevolazioni in esame si applicano ai soggetti passivi Irpef ed Ires che effettuano un “investimento agevolato” in una o più start-up innovative o Pmi innovative ammissibili nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
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“INVESTIMENTO AGEVOLATO”
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Per “investimento agevolato” si intende:
- il conferimento in denaro iscritto alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up innovativa, della Pmi innovative o della società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative;
- l’investimento in quote degli oicr di cui sopra.
Può essere effettuato anche attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative ammissibili.
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ESCLUSIONI
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Le agevolazioni in esame non si applicano:
- agli investimenti effettuati tramite Oicr e società che siano – anche indirettamente – a partecipazione pubblica;
- agli investimenti in start-up innovative o Pmi innovative che si qualifichino come imprese “in difficoltà”, imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati, oppure imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio;
- alle start-up innovative, alle Pmi innovative e agli incubatori certificati, agli Oicr nonchè alle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative ammissibili;
- agli investimenti ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa o nella Pmi innovativa oggetto dell’investimento (fatta eccezione per le particolari ipotesi previste dall’art. 2 del decreto in commento).
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AGEVOLAZIONI FISCALI
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Il decreto dispone quanto segue:
CONTRIBUENTE
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AGEVOLAZIONE (1)
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SOGGETTI IRPEF
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Detrazione di un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1 milione, in ciascun periodo d’imposta(2) (3).
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SOGGETTI IRES
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Deduzione di un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore ad euro 1.800.000, per ciascun periodo d’imposta(4).
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(1) L’incentivo può essere cumulato con le altre agevolazioni di cui all’art. 27 del citato D.L. n. 179/2012.
(2) Soci di Snc e Sas: l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di 1 milione si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.
(3) Se la detrazione è superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere detratta nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.
(4) Se la deduzione è superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo.
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DOCUMENTAZIONE
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Gli adempimenti documentali prescritti dalla normativa sono indicati all’art. 5 del provvedimento.
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