Dai consulenti del lavoro una mini-guida sui nuovi obblighi di trasmissione dei corrispettivi

Con la Circolare n. 12/2019 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito ai nuovi obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Nell’occasione viene tra l’altro ricordato che gli esercenti attività di commercio ex art. 22del D.P.R. 633/72 (ed attività assimilate) saranno tenuti a rilasciare il documento commerciale mediante un apposito registratore digitale collegato direttamente all’Agenzia delle Entrate.

In materia è intervenuto recentemente il decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58), prevedendo che:

  1. la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, può essere effettuata entro 12 giorni dall’operazione. Restano invariati gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi, nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva ex art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100;
  2. nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi – decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti – non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva